L’avvocato dei cf – Unit linked

La pignorabilità riflette i dubbi sulla natura dello strumento

Fonte: Citywire

Il contenzioso sulla natura delle polizze di tipo “linked” ancora oggi non ha trovato una soluzione definitiva. Tra gli aspetti più problematici, infatti, vi è quello relativo alla qualificazione giuridica di tali contratti, su cui hanno discusso a lungo dottrina e giurisprudenza: la questione verte sul fatto se al prodotto assicurativo di tipo “linked” debba essere riconosciuta natura di strumento finanziario o natura assicurativa.

Il metodo di analisi per tentare di arrivare ad una soluzione passa attraverso la valutazione della causa in concreto del singolo contratto, in modo da attribuire allo stesso, al di là del suo nomen iuris, la funzione assicurativa o quella finanziaria, a seconda, rispettivamente, della presenza (non irrilevante), o dell’assenza, del c.d. “rischio demografico”.

Ulteriore complicazione deriva da quanto delineato a livello sovranazionale: per il diritto europeo (innanzitutto la Direttiva 2002/83/CE e il Regolamento 2014/1286/UE), infatti, non sembrano sussistere dubbi sulla natura giuridica delle polizze “linked”, trovando le stesse la loro qualificazione direttamente nelle norme, che le disciplinano, appunto, quali prodotti assicurativi. Questa conclusione, però, non è detto che debba rilevare anche con riferimento a quegli ordinamenti nazionali, come quello italiano, in cui è prevista, per le polizze vita, una disciplina che attiene a profili diversi ed ulteriori rispetto a quelli oggetto di armonizzazione europea; il riferimento è, in particolare, all’articolo 1923, comma 1, del nostro codice civile, per il quale “Le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare”.

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